L’assicurato per la responsabilità civile ha diritto ad essere indennizzato anche delle spese sostenute per difendersi dalla domanda del terzo

L’assicurato per la responsabilità civile ha diritto ad essere indennizzato anche delle spese sostenute per difendersi dalla domanda del terzo
04 Dicembre 2020: L’assicurato per la responsabilità civile ha diritto ad essere indennizzato anche delle spese sostenute per difendersi dalla domanda del terzo 04 Dicembre 2020

Tizio citava in giudizio Caio avanti al Giudice di Pace e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente ciclistico. 

Caio si costituiva in giudizio ed otteneva l’autorizzazione del Giudice alla chiamata in manleva della propria compagnia di assicurazione che si costituiva regolarmente in giudizio.

Il Giudice accoglieva la domanda attorea e condannava Caio al risarcimento dei danni in favore di Tizio nonché al pagamento delle spese di lite, prevedendo, altresì, che la Compagnia di assicurazione di Caio lo indennizzasse delle somme corrisposte all’attore per il risarcimento del danno e le spese di lite. 

Caio impugnava la decisione avanti al Tribunale lamentando omessa pronuncia quanto alla condanna della propria Compagnia di assicurazione al rimborso delle spese legali che aveva sostenuto per la propria difesa in giudizio. 

Il Tribunale rigettava l’appello, rilevando come l’unico motivo proposto fosse relativo all’omessa condanna della Compagnia di assicurazione al rimborso delle spese legali sostenute dal convenuto-assicurato, ritenendo che la pronuncia del Giudice includesse anche detta condanna. 

Caio ricorreva in Cassazione contro la decisione di secondo grado.

La Corte di Cassazione (con la sentenza n. 24409 del 3.11.2020) ha ritenuto fondato il ricorso, in quanto “nell’assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell’assicurato, giustificata dall’instaurazione di un giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell’interesse dell’assicuratore”. 

Pertanto, ha precisato la Suprema Corte, “anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l’azione, l’assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell’assicurato, nei limiti stabiliti dall’art. 1917 c.c., comma 3”.

Nel caso di specie la Cassazione ha rilevato che il Giudice di prime cure aveva di fatto omesso di comprendere le spese legali sostenute dall’assicurato per resistere in giudizio tra le spese che l’assicurazione avrebbe dovuto rifondergli, così cassando la sentenza di appello che aveva confermato quella decisione. 

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